Art. 3.

      1. Ai fini di un corretto svolgimento dei raduni di cui all'articolo 1, e per garantire la sicurezza dei partecipanti, gli organizzatori devono assicurare, in accordo con il comune competente:

          a) la presenza di un presidio medico di primo soccorso adeguatamente attrezzato;

          b) un servizio antincendio;

          c) idonea fornitura di acqua potabile.

      2. Gli organizzatori di cui al comma 1 assicurano, altresì, le condizioni igieniche e predispongono mezzi di raccolta dei rifiuti e di pulizia del luogo dove si svolge il raduno.